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Normativa

La responsabilità extracontrattuale

Che cosa è la responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale, anche detta "aquiliana" (dal nome della legge romana che disciplinò per prima la responsabilità ex delicto), è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità "contrattuale"), bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino "neminem laedere".

La norma fondamentale cui bisogna fare riferimento è l'art. 2043 del codice civile, in base al quale "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Gli elementi della responsabilità extracontrattuale

Il disposto dell'art. 2043 c.c. individua il fondamento della responsabilità extracontrattuale in "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto".

Data la genericità dell'espressione, la disposizione citata è considerata dalla dottrina una sorta di clausola generale dell'ordinamento, realizzata attraverso la c.d. atipicità dell'illecito civile. Sarà l'autorità giudiziaria, infatti, a decidere se, tenuto conto del divenire della società, con le sue mutevoli scale di valori ed esigenze, un dato comportamento può ritenersi lesivo o meno della regola base di convivenza pacifica appena vista, verificando, altresì, la sussistenza di tutti gli elementi strutturali individuati dall'art. 2043 c.c.

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Dal dettato letterale della norma, infatti, emergono gli elementi fondamentali per far sorgere la responsabilità extracontrattuale, ossia: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità (giuridica e materiale) tra il fatto e il danno, la colpevolezza dell'agente e l'imputabilità del fatto lesivo.

Al ricorrere di ogni requisito legale, spetterà sempre al giudice quantificare l'ammontare dovuto, considerato che l'art. 2059 c.c. legittima il danneggiato a pretendere il risarcimento delle conseguenze negative, anche di tipo non patrimoniale.

 

Il fatto illecito

 Il primo elemento che caratterizza la responsabilità aquiliana è il fatto illecito, ovverosia qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo (cioè tenuto con l'intenzione di nuocere ovvero con imprudenza, disattenzione, imperizia) in grado di cagionare ad altri un danno ingiusto.

Nella nozione di fatto illecito possono farsi rientrare sia le condotte commissive che omissive, purché riconducibili, secondo il nesso di causalità, all'evento dannoso ed esista un vero e proprio obbligo giuridico di impedire lo stesso.

Come già affermato, a differenza dell'ordinamento penale dove vige la tipicità dei fatti illeciti, nell'ordinamento civile l'illecito è atipico, nel senso che ogni violazione del principio del neminem laedere in grado di provocare un danno ingiusto (corrispondente ad una lesione di un diritto o di un interesse protetto dall'ordinamento) ad altri va risarcita. Spetterà pertanto al giudice individuare, di volta in volta, se un fatto, sulla base degli elementi strutturali individuati dall'art. 2043 c.c., può ritenersi idoneo ad integrare la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.

 

Il danno ingiusto

Non ogni fatto che possa arrecare danno, ovviamente, genera l'obbligo del risarcimento, ma soltanto un danno "ingiusto", in contrasto cioè con un dovere giuridico.

L'interpretazione evolutiva di dottrina e giurisprudenza (cfr. nota sentenza Cass., SS.UU., n. 500/1999) ha ampliato negli anni la nozione di "ingiustizia del danno", dilatando così i confini della responsabilità extracontrattuale, aldilà della sola funzione sanzionatoria della violazione dei precetti preesistenti nell'ordinamento giuridico, coincidente con la lesione dei diritti soggettivi assoluti, e ricomprendendovi (soprattutto attraverso l'individuazione dei valori essenziali sanciti dalla Costituzione suscettibili di diventare situazioni soggettive protette) qualsiasi condotta colpevole di aver determinato un danno ingiusto ad una posizione di interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, sia sotto il profilo del danno patrimoniale che non patrimoniale (lesione di un diritto di credito da parte di soggetto diverso del debitore, danno per l'uccisione di un soggetto, lesione dei valori esistenziali dell'individuo, ecc.).

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Secondo quanto affermato dal consolidato indirizzo della giurisprudenza, l'ingiustizia del danno va intesa nella duplice accezione di danno prodotto "non iure", cioè in assenza di cause giustificative del fatto dannoso, e "contra ius", vale a dire lesivo di una posizione o di un interesse tutelati dall'ordinamento (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 500/1999), giacchè entrambe, nella loro sintesi, sono espressione di quella valutazione "bifasica" di comparazione degli interessi del danneggiante e del danneggiato che porta alla qualificazione di un danno come ingiusto.

Deve, in ogni caso, sottolinearsi come il danno ingiusto è escluso nel caso in cui sussista una causa di giustificazione, come lo stato di necessità (art. 2045 c.c.) e la legittima difesa (art. 2044 c.c.).

 

Il nesso causale

Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, un ruolo essenziale è rappresentato dal nesso di causalità. Affinchè sorga in capo al soggetto agente l'obbligo del risarcimento del danno, è necessario infatti che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto (Cass. n. 7026/2001; Cass. n. 12431/2001; Cass. n. 2037/2000).

Ai fini dell'accertamento dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria, il nesso di causalità va esaminato sotto un duplice profilo: quello della causalità materiale, ossia della sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l'evento dannoso, e quello della causalità giuridica, ovvero dell'accertamento di un collegamento giuridico tra l'evento lesivo e le sue conseguenze dannose, allo scopo di delimitare il contenuto della stessa obbligazione risarcitoria.

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Con riferimento alla causalità giuridica, l'art. 1223 c.c. (esteso alla responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056 c.c.) stabilisce che il danno risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita, mentre per quanto concerne la causalità materiale, non vi è una precisa disposizione nel codice civile, per cui si fa riferimento alle teorie sviluppate in ambito penalistico (teoria della causalità adeguata; della sussunzione sotto leggi scientifiche o statistiche, ecc.).

 

La colpevolezza

Ennesimo requisito dell'illecito aquiliano è quello della colpevolezza, ossia del nesso psichico che ricollega la condotta all'agente.

Ai fini della configurazione della responsabilità extracontrattuale l'art. 2043 c.c. distingue, gli elementi della colpa e del dolo, senza fornire, peraltro, nessuna definizione.

A tal fine, pertanto, tornano utili le definizioni fornite dalla disciplina penalistica (cfr. art. 43 c.p.) secondo la quale l'evento doloso è quello previsto e voluto dal soggetto come conseguenza della propria azione o omissione; mentre l'evento colposo è quello non voluto dall'agente, ancorchè previsto, che si verifica per negligenza, imprudenza e imperizia (c.d. colpa generica) ovvero per violazione di specifiche regole di condotta (c.d. colpa specifica).

 

La responsabilità oggettiva

Anche se ai fini della configurabilità di una responsabilità extracontrattuale, l'art. 2043 c.c. richiede il requisito della colpevolezza (nelle forme della colpa e del dolo), esistono tuttavia delle fattispecie nelle quali questa non è necessaria.

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Si tratta della c.d. "responsabilità oggettiva" che si caratterizza per il fatto che le conseguenze dannose di un determinato evento lesivo vengono poste a carico di un determinato soggetto esclusivamente sulla base del nesso eziologico con la condotta dell'agente, prescindendo da qualsiasi indagine in ordine al profilo della colpevolezza(ad esempio, la responsabilità dei padroni e dei committenti per i fatti illeciti commessi dai propri dipendenti ex art. 2049 c.c.; la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. inquadrata dalla giurisprudenza come responsabilità oggettiva, salva la prova del caso fortuito, ecc.).

 

L'imputabilità

Ulteriore requisito per l'addebito della responsabilità extracontrattuale è l'imputabilità, ovvero la riconduzione della condotta colpevole ad un soggetto fornito di adeguata capacità di intendere e di volere (Cass. n. 814/1967).

Secondo l'art. 2046 c.c., infatti, "non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa".

Ne deriva che, il soggetto incapace di autodeterminarsi consapevolmente non potrà essere sottoposto né a sanzione penale (art. 85 c.p.) né a responsabilità civile, né imputato per il risarcimento del danno arrecato a terzi.

A differenza, tuttavia, della disciplina penale, che elenca tassativamente le cause in presenza delle quali un soggetto debba ritenersi incapace di intendere e di volere (vizio di mente, intossicazione da alcool, ecc.) in ambito civilistico, il requisito di incapacità è più elastico e va valutato in concreto caso per caso dal giudice civile sulla base delle regole di comune esperienza, delle nozioni scientifiche fornite dagli esperti, correlando la sanzione al tipo di illecito, alla gravità del fatto e alla personalità del suo autore.

In campo civile, inoltre, come affermato dalla giurisprudenza, l'incapacità di intendere e di volere del soggetto che ha contribuito a causare il fatto dannoso ex art. 2046 c.c. ne esclude l'imputabilità ma non priva di rilevanza giuridica tale contributo nella produzione dell'evento (così ad esempio in caso di concorso del danneggiato nell'evento lesivo, l'incapacità del soggetto agente comporta la riduzione proporzionale della responsabilità del danneggiato, che risponde soltanto nei limiti dell'incidenza causale della propria condotta) (Cass. n. 5024/1993).

 

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L'onere della prova

A differenza della responsabilità contrattuale, nella quale per il danneggiato (creditore) è sufficiente dare conto del proprio diritto, dell'esigibilità della prestazione e della mancanza della stessa, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere di dimostrare di non aver potuto adempiere l'obbligazione per una causa a lui non imputabile (cfr. art. 1218 c.c.), nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale).

Ciò implica, come pacificamente accettato in giurisprudenza che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n. 11946/2013).

 

La prescrizione

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno determinato da fatto illecito "decorre dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile" (Cass. n. 12666/2003; Cass. n. 5913/2000).

È, infatti, principio conformemente accettato in giurisprudenza quello secondo il quale, laddove "la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, cosi come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile" (Cass. n. 10072/2010).

 

Articolo tratto da https://www.studiocataldi.it/guide_legali/responsabilita_extracontrattuale/nozione-e-cenni-introduttivi.asp

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