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Numero Verde CEDIM

Law Firm

  • Domande Frequenti F.A.Q.

    Danni da errore del medico

    L'errore medico consiste nella somministrazione di una terapia sbagliata (anche causata eventualmente da una diagnosi non corretta) che comporta un peggioramento delle condizioni di salute del paziente. L'errore legittima il paziente a richiedere il risarcimento del danno e comporta per il medico anche il rischio di una sanzione penale. La richiesta di risarcimento va inviata al medico, alla struttura sanitaria e (in caso di trattamenti presso una struttura pubblica) anche all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

    • che cosa è la mal pratica medica ;

    • i soggetti responsabili ;

    • come tutelarsi in caso di dubbio sulla presenza di un errore medico ;

    • cosa bisogna dimostrare per ottenere il risarcimento del danno ;

    • la responsabilità penale del medico ;
       

    Che cosa è la Mal Pratica Medica

    Si parla di errore medico quando una scelta terapeutica del sanitario procura al paziente non un beneficio ma un danno, causando un peggioramento delle sue condizioni di salute che non dipende dal normale decorso della malattia ma dall?intervento eseguito.
    Si tratta di un principio generale che vale sia quando ci si trova di fronte ad una operazione chirurgica eseguita in modo non corretto, sia quando si va ad esaminare la somministrazione di farmaci senza considerare, ad esempio, che l'assunzione di una determinata medicina associata ad altri farmaci può causare delle complicazioni.

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    La casistica, in ogni caso, è molto ampia e comprende (a titolo di esempio) le conseguenze negative che derivano:

    • da una diagnosi sbagliata;

    • da una diagnosi ritardata (se il ritardo complica o pregiudica le condizioni di salute del paziente);

    • da una omessa effettuazione di esami che avrebbero potuto chiarire meglio le condizioni di salute del paziente;

    • da un intervento chirurgico eseguito in modo errato;

    • da una cattiva gestione delle cure successive ad un intervento.
       

    In queste ipotesi il paziente vittima dell'errore può in ipotesi richiedere il risarcimento del danno in tutte le sue forme (danno alla salute, rimborso delle spese sostenute ecc).

     

    I soggetti responsabili

    Il risarcimento del danno può essere richiesto innanzitutto al medico che ha eseguito l?intervento, effettuato la diagnosi ecc., in quanto soggetto che in via principale avrebbe dovuto eseguire in modo corretto la propria attività.
    La richiesta può essere anche rivolta alla struttura ospedaliera nella quale il medico opera in qualità di dipendente o di medico che opera al suo interno in regime di convenzione.
    La struttura ospedaliera, in ogni caso, può essere sempre oggetto di richiesta di risarcimento in tutti i casi in cui il danno al paziente deriva dalla qualità dei macchinari che mette a disposizione dei medici con cui collabora. E ciò anche nel caso in cui il paziente abbia scelto di farsi curare in una determinata struttura ma da un professionista di sua esclusiva fiducia e scelto all?esterno della struttura stessa.
    Ovviamente in caso di intervento effettuato in una struttura pubblica la richiesta dovrà essere sempre inviata anche all?ASL di riferimento.

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    Come tutelarsi in caso di dubbio sulla presenza di un errore medico

    Il paziente che sospetta che il peggioramento delle proprie condizioni di salute a seguito di una terapia sia dovuto ad un errore medico deve prima di tutto sottoporre la questione ad un medico legale con competenze specialistiche, facendosi assistere per queste operazioni da un legale.
    Per fare questo deve raccogliere tutta la documentazione medica in suo possesso relativa alla terapia e chiedere alla struttura ospedaliera una copia della cartella clinica.
    Una volta raccolto il materiale deve sottoporre il tutto al medico legale che avrà il compito di redigere una perizia scritta che confermerà o smentirà i dubbi del paziente.
    Nel caso in cui la perizia concluda per la presenza di un errore, il danneggiato dovrà inviare una richiesta di risarcimento ai soggetti responsabili.
    Una volta ricevuta la richiesta l'Ente ospedaliero o il Professionista apriranno il sinistro presso la Compagnia Assicuratrice che li copre per la responsabilità civile verso i terzi.
    Il danneggiato (anche tramite il proprio legale) quindi seguirà la pratica di liquidazione che normalmente prevede una visita medico legale di riscontro presso un professionista incaricato dalla Compagnia.
    Se la visita di riscontro conferma la presenza di un errore medico le parti potranno tentare chiudere la vertenza attraverso un accordo sull'entità del risarcimento.
    Se invece la visita di riscontro escluderà la presenza di un errore molto probabilmente la Compagnia Assicuratrice non si renderà disponibile per una offerta risarcitoria.
    In questo caso (così come nel caso in cui non si raggiunga un accordo sull?entità del risarcimento) si apre la possibilità per il danneggiato di rivolgersi al Giudice civile per tutelare le sue ragioni.
    Tuttavia, il ricorso al Giudice deve essere necessariamente preceduto da un tentativo diconciliazione (la c.d. mediaconciliazione) che deve essere tenuto dinnanzi ad un ente di conciliazione che abbia ottenuto il riconoscimento presso il Ministero della Giustizia e che prevede necessariamente l?assistenza da parte di un avvocato.

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    Cosa bisogna dimostrare per ottenere il risarcimento del danno

    Il rapporto che si instaura tra il paziente, il medico e la struttura sanitaria è considerato come un contratto, anche se non è stato firmato alcun accordo scritto.
    Per questo motivo il paziente che lamenta un danno dovrà provare di essersi rivolto a quel professionista e a quella specifica struttura, dimostrare di avere subito un danno (e quindi un peggioramento delle proprie condizioni) a seguito di un trattamento terapeutico e specificare in cosa consiste tecnicamente l?errore del medico dimostrando che il danno dipende dall'errore.
    Non è però tenuto a dimostrare che effettivamente l'errore che lamenta è stato effettivamente compiuto.
    Toccherà infatti al professionista provare di avere agito correttamente perché in caso contrario subirà una condanna al risarcimento del danno.
     

    La responsabilità penale del medico

    Il comportamento del medico che colposamente (ossia con negligenza, imperizia o imprudenza)  procura al paziente un peggioramento delle sue condizioni di salute per i motivi esaminati nei precedenti paragrafi, oltre a dare vita ai presupposti per un risarcimento del danno, può integrare anche il reato di lesioni personali colpose (art. 590 codice penale) oppure (in caso di decesso del paziente a causa dell?errore) il reato di omicidio colposo (art. 589 codice penale).
    La questione è stata oggetto di una importante riforma attuata nel 2012 con la c.d. Legge Balduzzi la quale ha stabilito che il medico che si attiene alle linee guida (previste per il trattamento di una determinata patologia) e si è uniformato alle c.d. buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per le lesioni causate al paziente (o per il suo decesso) se queste derivano da una colpa lieve.
    La riforma ha generato alcune questioni interpretative che solo recentemente sono state affrontate dai Giudici. In particolare, si è precisato che le linee guida, per poter avere l'effetto di evitare al medico la sanzione penale, non devono essere ispirate a logiche di economicità nella gestione della struttura, ma devono indicare standard per la diagnosi e le successive terapie secondo il criterio della migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente.
    In ogni caso, resterà fermo il dovere di risarcire il danno. La norma, infatti, riguarda unicamente la responsabilità penale.

  • Causa legale per medico che scrive una diagnosi errata

    Errata Diagnosi

    Capita sempre più spesso di avere a che fare con casi di diagnosi errate che causano danni più o meno seri, sino ad arrivare, nelle situazioni più gravi, alla perdita della vita.

    Le tipologie di errori medici che possono arrecare danno alla vittima (e ai suoi familiari) sono davvero molteplici, dovute talvolta a scarsa preparazione (imperizia), talaltra a disattenzione (negligenza) e anche a mancanza delle cautele necessarie (imprudenza).

    Può parlarsi di diagnosi errata anche nei casi in cui l’errore medico riguardi la scelta degli strumenti diagnostici, come pure nei casi in cui l’errore sia stato determinato dalla mancanza di specializzazione del medico che ha effettuato quella diagnosi.

    Anche la mancanza di informazione circa il fatto che la struttura ospedaliera non disponesse di strumenti di diagnosi appropriati può far sorgere la responsabilità del medico e/o della struttura ospedaliera: il paziente, infatti, deve essere adeguatamente informato anche sulle dotazioni a disposizione per gli accertamenti medici da compiersi, in modo da poter scegliere se e dove.

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    Certo, chi intenda far valere la responsabilità della struttura ospedaliera e dei medici cui sia imputabile l’errore deve chiedere, per prima cosa, all’avvocato di sottoporre il caso ad un’ attenta valutazione. Soltanto una verifica rigorosa di tutti i profili consentirà di partire bene nella eventuale causa per risarcimento. Ogni caso presenta particolarità sue proprie, per questo deve essere analizzato in dettaglio; occorre infatti verificare con il massimo scrupolo se ci siano o meno gli estremi per un’ azione risarcitoria. 

    La domanda di risarcimento per errore medico deve essere formulata nel termine di dieci anni dall’evento dannoso. Qualora, però, i problemi di salute ricollegabili all’errata diagnosi si siano manifestati a distanza di tempo rispetto ad essa, i dieci anni ai fini della prescrizione potranno essere calcolati dal momento in cui il danneggiato ha avuto la reale percezione dell’esistenza del danno.

     

    Cosa dicono i nostri clienti?

     

    L'associazione CEDIM per i diritti del malato, mi ha fornito un'ottima e competente consulenza sulle responsabilità mediche della diagnosi sbagliata che mio padre aveva subito.

     

    Un altro cliente soddisfatto

  • Malpratica Medica

    Il diritto al risarcimento del danno da "Malasanità" sorge quando in seguito a un intervento medico sanitario / clinico (ad es. ricovero ospedaliero, operazione ecc.) effettuato con imperizia e/o negligenza da una struttura sanitaria / equipe medica o singolo medico, il paziente subisce un aggravamento della propria condizione ovvero una nuova patologia. Il soggetto danneggiato in questi casi può chiedere e ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ha subito. Per ottenere il risarcimento la persona danneggiata deve dimostrare il nesso eziologico intercorrente tra la condotta negligente tenuta dal medico rispetto al danno subito, che deve essere per l'appunto conseguenza immediata e diretta dell'errore sanitario, mentre è compito della struttura e/o del medico dare la prova contraria dimostrando che il loro intervento non ha aggravato le condizioni del paziente ovvero non ha cagionato delle nuove patologie. Tuttavia, prima di intentare una qualsiasi azione risarcitoria è doveroso valutare la sussistenza requisiti di carattere sanitario concernenti l'errore medico in senso stretto, ma anche requisiti di diritto quali ad esempio eventuali prescrizioni del diritto, documentazione medica, etc.

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    Secondo recenti dati forniti dal Ministero della Salute, in Italia ogni anno si verificano oltre 300.000 decessi causati da errori ospedalieri, con una impressionante media giornaliera di circa 90 pazienti deceduti. Il 70% degli eventi dannosi è attribuibile a difetti organizzativi e carenze delle strutture, mentre il restante 30% è attribuibile al fattore umano. Nel corso degli anni i Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno elaborato una copiosa giurisprudenza che qualifica come " contrattuale" la responsabilità del medico/struttura sanitaria. Di conseguenza, chi ritiene di aver subito un danno a seguito di un intervento del medico oggi è tenuto a dimostrare le proprie ragioni facendo riferimento a quelle regole che disciplinano appunto il rapporto contrattuale. Il tempo per richiedere il risarcimento del danno è di 10 anni. Dunque, si ritiene che oggi, per accedere alla migliore tutela risarcitoria, chiunque ritenga esser stato vittima di un errore sanitario avrà necessità di mettersi in contatto con un avvocato che potrà fargli ottenere il ristoro dei danni e pregiudizi subiti. Nell'affrontare queste problematiche i legali della CEDIM procedono ed effettuare una scrupolosa disamina del caso assolutamente gratuita per il cliente - che comprende: la ricerca completa di tutti gli elementi necessari a chiarire le modalità dell'evento dannoso attraverso l'approfondito esame della documentazione fornita dal Cliente - cartelle cliniche, certificati etc., onde poter ben individuare tutti i soggetti responsabili e procedere, altresì, a una prima quantificazione dei danni. Tutto ciò avverrà con l'intervento di avvocati convenzionati coadiuvati da medici legali e/o specializzati nel settore di pertinenza, onde verificare appunto la sussistenza o meno di una qualche pratica scorretta da parte del sanitario (medico, struttura sanitaria, etc.) che ha negligentemente operato.

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    In tal modo si potrà individuare la migliore strategia difensiva sì da far ottenere al Cliente il giusto risarcimento nel più breve tempo. Dopo detta disamina si valuterà l'opportunità di procedere con eventuali ulteriori visite specialistiche e all'esito, quindi, con la redazione delle richieste risarcitorie nei confronti dei responsabili e/o dei co-obligati in solido, delle querele laddove ritenute necessarie, nonché con azioni giudiziali anche di carattere cautelare. Infine, per completezza, si ritiene utile indicare di seguito alcune tra le principali cause della malasanità cagionate dalla presenza dei seguenti fattori: · negligenze / imperizie / imprudenze da parte di medici ed infermieri, talvolta nel corso di prestazioni (soprattutto diagnostiche) routinarie, senz'altro evitabili alla luce delle conoscenze scientifiche, delle linee guida e dei protocolli in vigore; · le carenze organizzative delle strutture, che incidono sulla efficienza e sulla salubrità degli ambienti sanitari (cfr. infezioni nosocomiali), oppure sulla ripetizione di errori professionali (si pensi alla maggiore esposizione al rischio di sanitari costretti ad orari di lavoro eccessivamente onerosi); ovvero risparmi sugli accertamenti diagnostici; strumentazione inefficiente od obsoleta; mancanza di formazione dei sanitari; carenza di personale; strutture fatiscenti; carenza di posti letto; ecc.). · la mancata previsione di un sistema di gestione del rischio. · superficialità nella fase precedente alla somministrazione di prestazioni e trascuratezza nella informazione al paziente.

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    I settori maggiormente esposti al rischio di malasanità sono i seguenti:

    Anestesia

    Decesso o gravi danni permanenti nel corso di anestesia negli interventi, Lesioni durante le intubazioni oro-tracheali.

    Chirurgia generale

    · Aderenze post-operatorie. · Clips mal posizionate. · Emboli, tromboembolie per mancata terapia anticoagulante. · Errata esecuzione di interventi chirurgici. · Errato approccio terapeutico alla patologia con esecuzioni di interventi non necessari alla risoluzione del problema. · Garze e ferri chirurgici dimenticati in corpo dopo gli interventi. · Infezioni post-operatorie. · Lesioni di nervi, vasi, organi adiacenti, durante interventi chirurgici. · Mancata diagnosi di patologie. · Mancata informazione o mancata acquisizione del consenso informato. · Mancata risoluzione del problema per il quale è stato programmato l'intervento. · Rottura di denti o protesi durante l'intubazione. · Scarsa assistenza nel post-operatorio. · Suture (abnormi, tolte troppo precocemente).

    Chirurgia estetica

    · Aumento labbra: Eccesso di volume, errore di proiezione, asimmetria. · Blefaroplastica: asimmetria, correzione eccessiva o insufficiente o cicatrici troppo evidenti. · Lifting: cicatrici grossolane, eccessiva o insufficiente tensione cutanea e presenza di asimmetrie. · Liposcultura: avvallamenti, asimmetrie, caduta di tessuti (per l'eccessivo svuotamento) e buchi. · Rinoplastica: piccolo avvallamento, irregolarità nella superficie o piccola asimmetria. · Risultato difforme da quello prospettato. · Trapianto capelli: attaccatura innaturale, trapianto cd. "a ciuffi di bambola", con reimpianto dei capelli a ciuffetti anziché singolarmente.

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    Ginecologia e ostetricia

    · Danni alla madre durante il parto. · Diagnosi errate per malattie ginecologiche. · Distocia della spalla. · Errate terapie per la cura della infertilità. · Erronea diagnosi prenatale. · Fratture della clavicola. · Ipossia del bambino al momento del parto. · Lesioni del plesso brachiale. · Mancata effettuazione di manovre rianimatorie sul bambino. · Mancata diagnosi di malformazioni fetali durante l'esecuzione di ecografie in epoca prenatale in tempo utile per effettuare l'interruzione di gravidanza. · Mancata diagnosi di tumori dell'apparato genitale femminile. · Omessa Diagnosi di malformazione del feto, con conseguente nascita indesiderata. · Perdita del feto per amniocentesi o villocentesi. · Prescrizione di terapie senza adeguati controlli. · Ritardo nell'esecuzione di parto cesareo. · Ritardo nell'espletamento del parto con morte del neonato. · Uso di ventosa e di forcipe e relative lesioni.

    Oculistica

    · Infezioni durante l'esecuzione di interventi. · Errata esecuzione di interventi di cataratta e di correzione laser della miopia. · Errata esecuzione di iniezioni intravitreali. · Omessa prescrizione di controlli in fase post-operatoria.

    Odontoiatria

    · Frattura delle radici per perni moncone mal eseguiti. · Infezioni a seguito di cure canalari (devitalizzazione). · Infiltrazioni cariose e problemi gengivali per errata esecuzione di corone in ceramica. · Mancata esecuzione di esami preliminari. · Recidive cariose o infiammazioni per errate otturazioni.

    Oncologia

    · Interventi eccessivamente demolitivi rispetto alla diagnosi. · Interventi incompleti, che rendono necessari nuovi interventi chirurgici. · Perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza per omessa o ritardata diagnosi. · Prescrizione di accertamenti non idonei. · Radio e chemioterapia effettuata con ritardo o in dosi non adatte. · Ritardo nella diagnosi o nell'esecuzione delle terapie di trattamento.

    Ortopedia

    · Errata esecuzione di interventi chirurgici per la sintesi delle fratture. · Infezioni ed emorragie post-operatorie. · Inserimento di protesi di dimensioni errate. · Lesioni alle terminazioni nervose o al nervo motorio durante le operazioni all'ernia del disco. · Lesioni al midollo spinale dovute alla non immobilizzazione della colonna vertebrale dopo una caduta. · Mancata esecuzione di indagini o esami preliminari. · Mancato recupero della gamba per un intervento errato sui legamenti. · Mancato riconoscimento di fratture. · Presenza di infezioni nosocomiali dovute alla mancata sterilizzazione dei ferri di sala operatoria o scarsa igiene delle sale.

    Cosa dicono i nostri clienti?

     

    Grazie a CEDIM, ho ottenuto finalmente il riconoscimento dei danni medici che avevo subìto.

    Un altro cliente soddisfatto

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