L'ordinamento giuridico italiano è connotato da due differenti ipotesi di responsabilità civile: una di natura contrattuale conseguente all'inadempimento di un'obbligazione assunta (art. 1218 c.c.), l'altra extracontrattuale o aquiliana per violazione del principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.).
Sebbene parte della dottrina si muova verso il superamento della distinzione tradizionale tra le due tipologie di responsabilità, nel senso di una uniformità di disciplina, ovvero si discuta della configurabilità di un concorso delle due responsabilità, le stesse differiscono in ordine a diversi profili (capacità del soggetto agente; onere della prova; termine di prescrizione; ecc.) essendo fondate su presupposti diversi.
A differenza della responsabilità aquiliana che non presuppone alcun rapporto di tipo obbligatorio (negoziale o legale), tra danneggiato o danneggiante, ma soltanto la violazione del generale dovere del neminem laedere, quella contrattuale consiste nella violazione di uno specifico dovere, proveniente da un preesistente vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto: "l'elemento differenziale tipico (tra le due responsabilità) torna ad essere non già la predeterminazione o la predeterminabilità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste l'obbligo, ma la fonte, contrattuale o meno, di quell'obbligo" (Cass. n. 4051/1990).
Articolo tratto da https://www.studiocataldi.it/guide_legali/contratto/la-responsabilita-contrattuale.asp